Dati di base
Risultato del calcolo

I calcoli effettuati dal presente strumento hanno valore puramente indicativo. Per ottenere informazioni con valore giuridico occorre rivolgersi alla propria cassa di compensazione.    

Se si è raggiunta l’età di riferimento, possono risultare delle lievi differenze rispetto al calcolo effettuato, in quanto potrebbe essere eventualmente necessario dedurre una franchigia.

* I minuti sono espressi in centesimi (0,25 = 15 minuti di lavoro). P. es. per indicare 1h 15min bisogna inserire 1,25, per 1h 30min 1,5, per 1h 45min 1,75 e così via.

** I premi dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali non possono essere calcolati, in quanto ogni assicuratore stabilisce una propria tariffa.

*** Questo strumento non è in grado di calcolare i contributi del secondo pilastro. Infatti, la legge federale sulla previdenza professionale (LPP) fissa unicamente, in funzione dell’età dell’assicurato, le aliquote degli accrediti di vecchiaia per il regime obbligatorio (art. 16 LPP) applicabili al salario coordinato (salario AVS meno deduzione di coordinamento). Anche il salario minimo assicurabile, il salario coordinato minimo e quello massimo sono definiti nella LPP (art. 7 e 8 LPP).
Per contro, ogni cassa pensioni è responsabile del finanziamento delle prestazioni regolamentari in caso di vecchiaia, invalidità e decesso, che possono superare il minimo legale, entro i limiti fissati dalla legge (art. 65 cpv. 2 LPP). L’aliquota di contribuzione del secondo pilastro è fissata nel regolamento e può dunque variare da una cassa all’altra. Per quanto concerne i premi per i rischi di decesso e d’invalidità, le casse pensioni devono rispettare il principio d’assicurazione, ovvero impiegare almeno il 6 per cento dell’importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d’invalidità (art. 1h OPP 2). In generale questa parte è però ben più elevata.
La LPP applica il principio del finanziamento paritetico, il che significa che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori.

© Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS, 2024stampato il : 03.05.2024